Statuto

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1- Costituzione, natura giuridica e ruolo
Articolo 2- Popolazione, territorio e sede
Articolo 3- Stemma e gonfalone
Articolo 4- Finalità e obiettivi
Articolo 5- Assetto Funzionale
Articolo 6- Programmazione e cooperazione interistituzionale
Articolo 7- Pubblicità degli atti: Albo Pretorio e Bollettino

TITOLO I

AUTONOMIA NORMATIVA

CAPO I – STATUTO –

Articolo 8- Carattere e contenuto
Articolo 9- Modifiche allo Statuto
Articolo 10- Pubblicazione

CAPO II – REGOLAMENTI –

Articolo 11- Caratteri e materie
Articolo 12- Formazione, approvazione, pubblicazione modifiche

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI –

Articolo 13- Gli Organi

CAPO II – IL CONSIGLIO –

Articolo 14- Composizione, durata, elezione e insediamento
Articolo 15- Ineleggibilità, incompatibilità e convalida dei consiglieri
Articolo 16- Sedute
Articolo 17- Convocazione
Articolo 18- Presidenza
Articolo 19- Votazioni
Articolo 20- Ruolo
Articolo 21- Competenza ed attribuzioni
Articolo 22- Verbalizzazione
Articolo 23- Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Articolo 24- Diritti e doveri dei Consiglieri
Articolo 25- Gruppi consiliari
Articolo 26- Commissioni consiliari
Articolo 27- Nomine rappresentanti. Revoca

CAPO III – LA GIUNTA –

Articolo 28- Composizione, elezione
Articolo 29- Durata in carica
Articolo 30- Mozione di sfiducia costruttiva
Articolo 31- Revoca e surroga dei componenti la Giunta
Articolo 32- Competenze ed attribuzioni
Articolo 33- Funzionamento

CAPO IV – IL PRESIDENTE –

Articolo 34- Ruolo ed attribuzioni
Articolo 35- Il vice Presidente
Articolo 36- Deleghe ed incarichi
Articolo 37- Conferenza dei Sindaci
Articolo 38- Aspettative, permessi, indennità

TITOLO III

TECNOSTRUTTURE

Articolo 39- Uffici e personale
Articolo 40- Rapporti tra organi politici e personale dipendente
Articolo 41- Ufficio promozione e organizzazione dell’esercito associato di funzioni
Articolo 42- Il Segretario Comunitario
Articolo 43- Responsabili dei servizi
Articolo 44- Incarichi di alta specializzazione

TITOLO IV

ATTI AMMINISTRATIVI

Articolo 45- Forma degli atti amministrativi

TITOLO V

ORGANO DI REVISIONE

Articolo 46- Revisore dei Conti

TITOLO VI

STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI
ISTITUZIONALI

CAPO I – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE –

Articolo 47- Obbiettivi della programmazione e della cooperazione
Articolo 48- Documenti programmatici
Articolo 49- Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Articolo 50- Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Articolo 51- Piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata
Articolo 52- Programmi annuali operativi di attuazione

CAPO II – SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE –

Articolo 53- Forme di gestione
Articolo 54- Collaborazione con altri enti e organismi pubblici
Articolo 55- Adesione all’UNCEM

CAPO III – NORME FINANZIARIE –

Articolo 56- Entrate
Articolo 57- Ordinamento finanziario e contabile
Articolo 58- Tesoriere

TITOLO VII

DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I – INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI –

Articolo 59- Diritti
Articolo 60- Difensore Civico

CAPO II – GARANZIE E STRUMENTI –

Articolo 61- Sportello dei servizi
Articolo 62- Diritti di eguaglianza e imparzialità
Articolo 63- Diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo
Articolo 64- Diritti di consultazione e controllo sociale
Articolo 65- Termine per la redazione e l’approvazione dei regolamenti

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Costituzione, natura giuridica e ruolo

1- Tra i comuni di Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonia, Esperia, S. Andrea del Garigliano e Vallemaio, della provincia di Frosinone, è costituita la Comunità Montana “L’Arco degli Aurunci” per effetto e volontà della legge regionale del Lazio n. 9 del 22.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2- La Comunità Montana, quale Unione dei Comuni montani, è ente locale sovracomunale e soggetto istituzionale alla pari degli altri in cui si riparte la Repubblica.
3- La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione montana, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri.
4- La Comunità Montana persegue la tutela e la valorizzazione delle zone montane ricompresse nel proprio ambito territoriale, nonché l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane eliminando o riducendo gli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane ed il resto del territorio laziale.

Articolo 2
Popolazione, territorio e sede

1- Il territorio e la popolazione della Comunità Montana sono costituiti dall’insieme delle popolazioni e dei territori comunali ricadenti nella zona omogenea XIX del Lazio di cui all’allegato A), comma I, art. 3 della L. R. n. 9 del 22.06.1999 e successive modiche e integrazioni.
2- La Comunità Montana ha la propria sede in Esperia.
3- Il Consiglio Comunitario, sulla base di adeguate motivazioni, può prevedere sedi operative distaccate presso altri Comuni membri.

Articolo 3
Stemma e Gonfalone

1- La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “L’Arco degli Aurunci”, con lo Stemma ed il Gonfalone costituiti da “un sole che illumina una catena di montagne sulle quali è posizionato un paesino ed in primo piano un portale ad arco in pietra tra muri in pietra con sopra una cannata”.
2- L’uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali.

Articolo 4
Finalità e obiettivi

1- La Comunità Montana, oltre alle finalità generali ad essa assegnate dalla normativa nazionale e regionale si propone la valorizzazione umana, sociale ed economica del proprio territorio attraverso una politica generale di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali e persegue i seguenti obiettivi:
a) migliorare le condizioni ambientali per favorire, accogliere e sostenere la vita nei territori montani;
b) provvedere, tenuto conto della programmazione comunale, provinciale e regionale, alla pianificazione del territorio, delle attività, delle infrastrutture e dei servizi civili per realizzare la base di un adeguato sviluppo economico nell’ambito di un progetto generale che tenga in debito conto le peculiarità di ogni singola comunità;
c) tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
d) tutelare e salvaguardare il territorio anche sotto il profilo idrogeologico, forestale e dall’inquinamento;
e) recuperare, conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio artistico, monumentale e dei centri storici;
f) favorire la formazione culturale, professionale e scientifica delle popolazioni montane anche attraverso le organizzazioni, la promozione e la gestione di attività di formazione professionale ed universitaria;
g) promuovere e gestire, in forma diretta, associata o in convenzione, le attività per la produzione di beni e servizi, le attività per la trasformazione delle risorse montane in loco, le attività commerciali e turistiche compatibili con il ruolo e le funzioni della Comunità Montana;
h) valorizzare i prodotti tipici, dell’enogastronomia, della zootecnica e della agricoltura;
i) realizzare e gestire i sistemi tipici integrati;
j) gestire le aree protette e i parchi;
k) promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale;
l) istituire Centri Informativi e divulgativi;
m) promuovere e realizzare la gestione e la riconversione di sistemi per la produzione di energia da fonti naturali e rinnovabili;
n) mantenere i collegamenti con i propri emigrati anche mediante l’adesione a Enti, Comitati ed Associazioni.

Articolo 5
Assetto funzionale

1- La Comunità Montana è titolare di funzioni proprie o delegate previste dalla legge e dagli interventi e/o provvedimenti speciali per la montagna, adottati e/o emanati dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione.
2- Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate dai Comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione.
3- E’ titolare dell’esercizio associato delle funzioni dei Comuni membri e dell’esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegati.
4- Promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi.

Articolo 6
Programmazione e cooperazione interistituzionale

1- La Comunità Montana adotta il metodo degli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.
2- I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

Articolo 7
Pubblicità degli atti: Albo Pretorio e Bollettino

1- Nel palazzo adibito a Sede della Comunità Montana l’Aggiunta destina un apposito spazio facilmente accessibile ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2- La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.
3- La Comunità Montana può pubblicare e diffondere, anche per via telematica, un apposito bollettino nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

TITOLO I

AUTONOMIA NORMATIVA

CAPO I – STATUTO –

Articolo 8
Carattere e contenuto

1- Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l’assetto organizzativo della Comunità Montana.
2- Lo statuto e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio Comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una seduta successiva da tenersi entro 30 giorni e lo stesso è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Articolo 9
Modifiche allo statuto

1- Le modifiche dello statuto possono essere proposte dalla Giunta o da un terzo dei Consiglieri assegnati.
2- Le proposte di modifica accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all’esame del Consiglio Comunitario entro novanta giorni dalla loro presentazione.
3- Le modifiche al presente statuto sono apportate con le stesse modalità previste per l’approvazione dello statuto medesimo.

Articolo 10
Pubblicazione

1- Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, all’albo pretorio della Comunità Montana e dei Comuni membri.
2- Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio della Comunità Montana.

CAPO II – REGOLAMENTI –

Articolo 11
Caratteri e materie

1- La Comunità Montana adotta i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto e può adottare regolamenti in tutte le materie di sua competenza

Articolo 12
Formazione, approvazione, pubblicazione modifiche

1- Salvo le deroghe previste dalla legge l’esercizio della potestà regolamentare spetta al Consiglio Comunitario che la esercita su iniziativa della Giunta o di un terzo dei consiglieri comunitari in carica.
2- La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
3- I regolamenti sono pubblicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dopo l’adozione della delibera di approvazione e per altri 15 giorni dopo l’esecutività della stessa.
4- Per le modifiche dei regolamenti si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI –

Articolo 13
Gli Organi

1- Gli Organi Istituzionali della Comunità Montana sono il Consiglio Comunitario il Presidente e la Giunta.

CAPO II – IL CONSIGLIO –

Articolo 14
Composizione, durata, elezione e insediamento

1- Il consiglio comunitario è composto da 18 consiglieri e dura in carica 5 anni dalla data del suo insediamento.
2- Esso è costituito esclusivamente da amministratori dei comuni membri eletti nei rispettivi consigli.
3- Ogni comune è rappresentato da 3 consiglieri eletti nei rispettivi consigli con il sistema del voto limitato ad una preferenza, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4- Ogni consiglio comunale provvede entro e non oltre 45 giorni, alla nomina dei rappresentanti in sostituzione di quelli decaduti, dimessisi, impediti permanentemente, rimossi o che hanno perso la qualità di amministratori di comune membro.
5- Il Consigliere Comunale eletto rappresentante comunitario entra in carica al momento dell’acquisizione degli atti della Comunità Montana del provvedimento di nomina e perfeziona il suo status al momento della convalida.
6- Le dimissioni dalla carica di consigliere comunitario sono indirizzate al consiglio comunitario e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
7- Il Consigliere Comunitario che sostituisca un altro cessato anzi tempo rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il Consigliere Comunitario sostituito.
8- In caso di scioglimento di un consiglio comunale, il Comune continua ad essere rappresentato dai consiglieri comunali da esso nominati fino all’acquisizione degli atti della Comunità Montana del provvedimento di nomina dei successori a seguito dell’elezione del nuovo consiglio comunale.
9- Nel caso di contemporaneo rinnovo di oltre la metà dei consiglieri dei Comuni costituenti la Comunità Montana, il Consiglio Comunitario adeguatamente integrato ai sensi del precedente comma 4, procede al rinnovo dell’elezione del Presidente e della Giunta con l’osservanza delle norme previste dal presente statuto per la seduta di insediamento, di cui al comma successivo.
10- Nel caso di un consiglio comunitario che si rinnovi completamente:
a) la prima seduta deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dal ricevimento delle deliberazioni di nomina dei rappresentanti di almeno due terzi dei comuni membri;
b) il consiglio decaduto continua ad esercitare le sue funzioni limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili, sino all’insediamento del nuovo organo;
c) la prima seduta del consiglio è convocata dal Presidente uscente sia assente od impedito o si rifiuti di assolvere alle sue funzioni, queste vengono assunte dallo stesso Consigliere anziano. Qualora il consigliere anziano sia assente od impedito o si rifiuti di assolvere alle sue funzioni, queste vengono assunte dal consigliere che nella graduatoria di anzianità è immediatamente successivo. Per anzianità si intende l’età anagrafica.
d) la seduta di insediamento è valida se sono presenti almeno dieci consiglieri.
e) Qualora al momento dell’insediamento non risultino eletti dai rispettivi consigli comunali tutti i rappresentanti del consiglio comunitario, il Presidente della Comunità Montana o chi ne esercita le funzioni provvede al procedimento di integrazione subito dopo aver acquisito agli atti i provvedimenti di nomina degli stessi da parte dei singoli comuni.
f) L’ordine del giorno della seduta d’insediamento prevede i seguenti tre punti
– convalida dei consiglieri;
– elezione del Presidente e della Giunta;
– Nomina rappresentanti della Comunità Montana in seno a enti, organismi e società di cui questa fa parte.
g) Dopo la convalida degli eletti, qualora risultino far parte del nuovo Consiglio almeno dieci consiglieri convalidati, il consiglio decaduto cessa da tutte le funzioni.
h) Anche dopo l’insediamento del nuovo consiglio le funzioni del consigliere anziano saranno limitate alla presidenza dell’assemblea, salvo quanto previsto al punto c) del presente comma. Infatti il Presidente e la Giunta decaduti continueranno ad esercitare le loro funzioni limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili, sino all’elezioni dei nuovi organi che li sostituiscono.
i) Ad elezione avvenuta, il nuovo Presidente e la nuova Giunta assumono immediatamente tutte le funzioni previste dal presente statuto, ivi compresa per il Presidente, la funzione di presiedere l’organo consiliare.

Articolo 15
Ineleggibilità, incompatibilità e convalida dei consiglieri

1- In materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere della Comunità Montana si applicano le norme vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale.
2- Al consiglio comunitario è riservata la convalida delle nomine dei propri consiglieri. A tal fine nella seduta di insediamento, in caso di rinnovo totale, o nella sua prima seduta successiva alla comunicazione delle intervenute nomine o sostituzioni, nel caso di rinnovo parziale, il consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto deve esaminare le condizioni degli eletti a norma del vigente T.U.O.E.L. e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69.

Articolo 16
Sedute

1- Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno 10 dei Consiglieri assegnati.
2- Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e potranno essere preannunciate con l’avviso di prima convocazione.
3- Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio può deliberare, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

Articolo 17
Convocazione

1- La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente con avviso scritto, da consegnare o recapitare al Consigliere almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta, contenente il luogo, la data, l’ora di inizio della seduta e l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. In casi di urgenza i termini sono ridotti a 48 ore e su convocazione telegrafica o a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica.
2- L’avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi anche non consecutivi, nonché la riunione in seconda convocazione.
3- Il Presidente convoca il Consiglio entro 20 giorni:
a) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti, purché di competenza consiliare e previa predisposizione di proposta di deliberazione.
b) su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione.
4- L’ordine del giorno è pubblicato all’albo pretorio contemporaneamente all’invio ai Consiglieri.

Articolo 18
Presidenza

1- Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Comunità Montana che è investito del potere di assicurare la regolarità delle discussioni.
2- Il Presidente, in particolare:
a) programma le adunanze del Consiglio e ne stabilisce l’ordine del giorno;
b) cura i rapporti tra il Consiglio e il Revisore dei Conti.
3- Nella seduta in cui si procede all’elezione del Presidente e fino ad elezione avvenuta, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età con le modalità di cui all’articolo 14.

Articolo 19
Votazioni

1- Le votazioni avvengono per scrutinio palese, ivi comprese quelle del Presidente e della Giunta, per la revoca degli Assessori e per la mozione di sfiducia costruttiva.
2- Le votazioni concernenti persone avvengono per scrutinio segreto.
3- Le votazioni avvengono con l’assistenza ed il controllo di due Consiglieri designati dal Presidente ad inizio di seduta.
4- Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.

Articolo 20
Ruolo

1- Il Consiglio quale Organo di rappresentanza dei Comuni membri determina l’indirizzo politico attraverso l’adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo.
2- Gli atti fondamentali riguardano l’ordinamento istituzionale e la produzione statutaria e regolamentare, la programmazione socio-economico-finanziaria e le modalità di gestione dei servizi e dei rapporti interistituzionali.

Articolo 21
Competenza ed attribuzioni

1- Il Consiglio Comunitario esprime l’indirizzo politico ed amministrativo dell’Ente ed ha competenza per i seguenti atti:
a) statuto e regolamenti, con esclusione di quelli che la legge riserva alla Giunta;
b) piani e programmi strategici;
c) bilanci di previsioni e sue variazioni
d) rendiconto della gestione;
e) assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi e di aziende speciali, partecipazione a società di capitali, convenzioni con altri Enti;
f) accettazione di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla Provincia;
g) atti di indirizzo per l’esercizio associato presso la Comunità Montana di funzioni delegate dalla Regione ai Comuni membri ed anche ai Comuni limitrofi;
h) contrazione di mutui non previsti in atti già approvati dal Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
i) tutti gli atti che la legge gli attribuisce espressamente.
2- Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma precedente non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi salvo le variazioni di bilancio.
3- Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto è disciplinato dal regolamento che prevede in particolare, le modalità della sua convocazione la presentazione e la discussione delle proposte.
4- Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di trasparenza, pubblicità e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione. Con norme regolamentari la Comunità Montana fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie potendo altresì pr4evedere strutture apposite per il funzionamento del Consiglio. Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari qualora regolarmente istituiti.

Articolo 22
Verbalizzazione

1- Le verbalizzazioni delle riunioni del Consiglio e gli atti adottati sono redatti dal Segretario, con eventuale ausilio di altro personale dipendente e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23
Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1- Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per il suo funzionamento.
2- Il regolamento disciplina le commissioni consiliari e la loro composizione, l’esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri, la composizione dei gruppi e quant’altro necessario per il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio medesimo.

Articolo 24
Diritti e doveri dei Consiglieri

1- I Consiglieri della Comunità Montana entrano in carica all’atto della convalida.
2- Lo stato giuridico dei Consiglieri della Comunità Montana è stabilito dalla legge.
3- Nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge, il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità per l’esercizio da parte dei Consiglieri dei diritti e doveri fondamentali in ordine allo svolgimento del proprio mandato.

Articolo 25
Gruppi consiliari

1- I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari ed eleggono al proprio interno il capogruppo.
2- Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno 3 Consiglieri.
3- Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto.
4- Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, l’istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 26
Commissioni consiliari

1- Il Consiglio, per l’esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, decidendo con apposito atto deliberativo, di commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive e istruttorie.
2- Il Consiglio può costituire con analogo criterio, commissioni speciali, a carattere temporaneo, per specifiche questioni.
3- Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione.
4- Il regolamento del Consiglio disciplina il numero, il funzionamento, le attribuzioni e la composizione delle commissioni consiliari nel rispetto del criterio di proporzionalità e della partecipazione delle minoranze consiliari.

Articolo 27
Nomine rappresentanti, revoca

1- La nomina dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni che la legge riserva espressamente al Consiglio è effettuata dal Consiglio medesimo.
2- Il Consiglio può con motivazione revocare la nomina dei rappresentanti anzidetti.

CAPO III – LA GIUNTA –

Articolo 28
Composizione, elezione

1- La Giunta è composta dal Presidente e da un numero minimo di 4 Assessori fino ad un massimo di 6.
2- Per le funzioni vicarie il Presidente può nominare un vice Presidente fra gli Assessori eletti.
3- La Giunta è eletta dal Consiglio nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti.
4- L’elezione è effettuata sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e Assessori ed a seguito di dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato ala carica di Presidente.
5- Sono eleggibili alla carica di Presidente e di Assessore i Consiglieri della Comunità Montana.
6- L’elezione avviene a scrutinio palese per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora l’elezione non avvenisse nella seduta di prima convocazione, ne saranno convocate altre successive. Trascorsi 90 giorni dalla prima convocazione senza l’elezione del Presidente e della Giunta i Consiglieri decadono ed i comuni membri devono procedere alla nomina dei propri rappresentanti entro i successivi 45 giorni.
7- Le modalità per la convocazione e la presidenza del Consiglio per l’elezione della Giunta sono regolati dall’art. 14, comma 10.

Articolo 29
Durata in carica

1- La durata del mandato della Giunta è pari a quella del Consiglio Comunitario.
2- Il Presidente ed i componenti della Giunta esercitano le loro funzioni fino all’insediamento dei successori.
3- La vacanza dalle cariche si verifica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso, revoca, cessazione del mandato di amministratore di comune membro.
4- La vacanza permanente dalla carica di Presidente o di altre la metà dei restanti componenti in carica della Giunta comporta la decadenza della Giunta stesa.
5- Non si ha vacanza dalla carica in caso di assenza o impedimento temporaneo o sospensione dell’esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della legge 19.03.1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18.01.1992, n. 16.
6- Le dimissioni presentate dai componenti della Giunta diventano irrevocabili dopo 20 giorni dalla loro presentazione al protocollo.
7- Verificatasi la vacanza di cui al comma 3 del presente articolo il Presidente propone al Consiglio l’integrazione della Giunta nella sua originaria composizione.

Articolo 30
Mozione di sfiducia costruttiva

1- Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e con l’elezione della nuova Giunta.
2- La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta, in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. Essa deve contenere la proposta di un nuovo programma e la lista dei candidati alle cariche di Presidente e Assessori.
3- La mozione di sfiducia indirizzata al Consiglio è assunta al protocollo dell’Ente nella medesima giornata di presentazione. Essa è ricevuta dal Segretario della Comunità Montana e da questi comunicata immediatamente al Presidente.
4- La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5- Nel caso vengano presentate due o più mozioni di sfiducia, esse vengono m4esse in discussione in base all’ordine cronologico di presentazione.
6- La seduta consiliare nella quale è posta in discussione la mozione di sfiducia è convocata e presieduta dal Presidente.
7- L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto e la contestuale cessazione dalla carica di quello precedentemente eletto.

Articolo 31
Revoca e surroga dei componenti la Giunta

1- Il Consiglio può revocare su proposta motivata del Presidente o di un terzo dei Consiglieri assegnati i singoli Assessori e può procedere alla surroga degli stesi anche nella medesima seduta.
2- Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta deceduti, dimissionari, o cessati dalla carica provvede il Consiglio nella prima seduta.

Articolo 32
Competenze ed attribuzioni

1- La Giunta è l’Organo di governo della Comunità Montana.
2- Impronta la propria attività ai principi della collegialità e della visione d’insieme ispirandosi alle linee programmatiche della Comunità Montana nell’interesse dei Comuni membri.
3- La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti i mezzi idonei ed i criteri generali cui dovranno attenersi i funzionari ed i responsabili dei servizi nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto. Adotta i regolamenti ad essa riservati dalla legge.
4- Alla Giunta compete ogni altro compito analogico a quanto previsto per i Comuni dall’art. 48 del T.U.O.E.L.

Articolo 33
Funzionamento

1- La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente che ne stabilisce l’ordine del giorno tenuto altresì conto degli argomenti proposti dei singoli Assessori.
2- Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilito dalla Giunta stessa.
3- La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
4- La Giunta si riunisce, di norma, in seduta riservata nella sede dell’Ente. Può riunirsi in seduta pubblica, a seguito di propria determinazione, per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza per la collettività della Comunità Montana o di una zona sovracomunale. In tal caso la Giunta può riunirsi nella sede di un Comune o di altro Ente interessato agli argomenti da trattare.

CAPO IV – IL PRESIDENTE –

Articolo 34
Ruolo ed attribuzioni

1- Il Presidente è il capo dell’esecutivo della Comunità Montana e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di alta amministrazione.
2- In particolare il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale e generale della Comunità Montana;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politica;
c) coordina l’attività della Giunta;
d) impartisce direttive al Segretario, ai Funzionari e Responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
e) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici informazioni ed atti anche riservati;
f) promuove direttamente o avvalendosi di funzionari interni e/o esterni, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività della Comunità Montana;
g) compie gli atti conservativi dei diritti della Comunità Montana;
h) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali appartenenti alla Comunità Montana.
3- Il Presidente esercita, altresì, ogni altra funzione o compito ad esso attribuito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti nonché quanto previsto per i Sindaci dei Comuni dall’art. 50 del T.U.O.E.L.

Articolo 35
Il vice Presidente

1- Il vice Presidente è l’Assessore designato dal Presidente a ricoprire tale carica.
2- Sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo di questi.
3- Gli Assessori, in caso di assenza od impedimento del vice Presidente, esercita le funzioni sostitutive del Presidente secondo l’ordine di elencazione nel documento programmatico.

Articolo 36
Deleghe ed incarichi

1- Il Presidente può conferire specifiche deleghe ai componenti della Giunta nelle materie che la legge, lo statuto o i regolamenti riservano alla sua competenza.
2- Le deleghe sono conferite per materie organiche o per settori individuati sulla base della struttura organizzativa della Comunità Montana. In aggiunta alle deleghe per materie o per settori, il Presidente può attribuire ai singoli membri della Giunta incarichi relativi a singoli progetti e programmi.
3- Il Presidente può conferire specifici incarichi ai Consiglieri per particolari compiti ed obiettivi rientranti nella finalità della Comunità Montana che non investano l’attività amministrativa e gestionale dell’Ente.

Articolo 37
Conferenza dei Sindaci

1- E’ istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni membri.
2- Il Presidente convoca la Conferenza dei Sindaci periodicamente e la presiede per l’esame di argomenti e questioni concernenti il territorio o la popolazione comunitaria.

Articolo 38
Aspettative, permessi, indennità

1- La disciplina delle aspettative e dei permessi è regolata dalla legge.
2- Al Presidente ed agli Assessori della Comunità Montana competono le indennità di funzione previste dal D. M. 03.04.2000 n. 119; ai Consiglieri competono i gettoni di presenza come indicati dalla suddetta normativa.

TITOLO III

TECNOSTRUTTURE

Articolo 39
Uffici e personale

1- L’ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Comunità Montana, nonché l’intera struttura è organizzato con il personale interno ed esterno secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto enti locali, l’ordinamento non può prevedere strutture dirigenziali e l’Ente non ha personale dirigente;
2- Gli Uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza oltre che di economicità di gestione e di flessibilità.
3- Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’Ente stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

Articolo 40
Rapporti tra organi politici e personale dipendente

1- Gli Organi politici della Comunità Montana, nell’ambito delle rispettive competenze definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2- Al Segretario ed al personale della Comunità Montana, incaricato della responsabilità degli uffici e dei servizi compete in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione tecnica ed amministrativa dell’Ente.
3- I rapporti tra organi politici e personale dipendente sono improntati a principi di lealtà e di cooperazione.

Articolo 41
Ufficio promozione e organizzazione dell’esercizio associato di funzioni

1- Al fine di promuovere ed organizzare l’esercizio associato di funzioni, la Comunità Montana può istituire, con il contributo finanziario e la collaborazione di Comuni membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l’attuazione attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

Articolo 42
Il Segretario Comunitario

1- La Comunità Montana ha un proprio Segretario in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di Segretario Comunale.
2- Per esigenze di economicità l’Ente può assicurare il funzionamento dell’Ufficio con l’istituto della reggenza mediante l’utilizzo di un Segretario Comunale.
3- Il Segretario Comunitario dipende funzionalmente dal Presidente e svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi politici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4- Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta.
5- Roga tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.
6- Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dal regolamento o conferitagli dal Presidente.
7- Al Segretario possono essere attribuite dal Presidente le funzioni di Direttore Generale.
8- Il Segretario viene nominato dalla Giunta.

Articolo 43
Responsabili dei servizi

1- Ciascun servizio, individuato dal regolamento è affidato dal Presidente ad un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
2- Gli stessi sono nominati dal Presidente secondo criteri di professionalità.

Articolo 44
Incarichi di alta specializzazione

1- La Giunta può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l’assunzione a tempo determinato di personale di alta specializzazione con possibilità di incaricarlo della responsabilità di un servizio a condizione che detto personale non sia presente all’interno dell’Ente.

TITOLO IV

ATTI AMMINISTRATIVI

Articolo 45
Forma degli atti amministrativi

1- Gli atti amministrativi del Consiglio e della Giunta sono adottati nell’ambito delle competenze ad essi attribuite nella forma della deliberazione.
2- Gli atti amministrativi del Presidente, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma, rispettivamente, di decreti per il primo, e di determinazioni per gli altri.
3- Ai decreti ed alle determinazioni si applicano, in via preventiva, le procedure del vigente T.U.O.E.L..
4- Le deliberazioni e le determinazioni, distinte per singoli uffici e servizi, sono, su base annua, numerate progressivamente secondo l’ordine cronologico e rese pubbliche secondo apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANO DI REVISIONE

Articolo 46
Revisore dei Conti

1- La revisione economico- finanziaria, disciplinata dall’ordinamento contabile è affidata ad un solo revisore.
2- La scelta dello stesso viene effettuata dal Consiglio su proposta del Presidente.

TITOLO VI

STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE –

Articolo 47
Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1- Per la realizzazione di fini istituzionali la Comunità Montana assume il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio ed in primo luogo con i Comuni membri con cui opera in stretto accordo. Tale modalità è mirata a:
a) consentire ai Comuni membri specialmente quelli di minore dimensione di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
b) attuare una raccolta organica di dati ed informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
c) attivare procedure decisionali ed operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione ed autonomia dei singoli Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;
d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;
e) armonizzare l’azione della Comunità Montana con quella della Regione, della Provincia e degli organi periferici dello Stato nonché con gli altri organismi ed enti operanti sul territorio di competenza;
f) rendere flessibile l’uso delle risorse e strutture organizzative.
2- In particolare:
a) la cooperazione con i Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;
b) la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

Articolo 48
Documenti programmatici

1- Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell’ordinamento contabile la Comunità Montana adotta, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:
a) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
b) il piano dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata;
c) il programma annuale operativo d’attuazione.

Articolo 49
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1- La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dalla legge regionale tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti il territorio della zona omogenea.
2- Il piano pluriennale di sviluppo che costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità Montana:
a) serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere tese a raggiungere determinati obbiettivi, sulla base della conoscenza della realtà in cui si opera;
b) costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;
c) consiste in un insieme fattibile e coerente di logiche che contengono elementi di progettualità:
d) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le azioni ed i risultati in un continuo flessibile divenire.

Articolo 50
Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1- In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in particolare dall’art. 7 della legge sulla montagna, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell’ambiente, la gestione dei servizi con particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano di coordinamento della provincia.

Articolo 51
Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata

1- Una speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata.
2- Ai fini della definizione di tale specifico piano la Comunità Montana effettua una ricognizione dei servizi dei Comuni membri per valutare l’idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all’ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.
3- A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove di concerto con i comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.
4- Il piano contiene l’assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 52
Programmi annuali operativi di attuazione

1- Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell’esercizio.

CAPO II – SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE –

Articolo 53
Forme di gestione

1- La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.
2- Le deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.
3- La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche di servizio, non è opportuno costituire una istituzione o una azienda.
b) In concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) Mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) Mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
e) Mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) In associazioni con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini di utenza.

Articolo 54
Collaborazione con altri enti e organismi pubblici

1- La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici ivi compreso l’Ente Parco degli Aurunci, per l’esercizio coordinato di funzioni o servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti dal T.U.O.E.L..

Articolo 55
Adesione all’UNCEM

1- La Comunità Montana aderisce all’Unione Nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti montani.
2- La Comunità Montana può deliberare l’adesione ad altre associazioni di enti locali, i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.

CAPO III – NORME FINANZIARIE –

Articolo 56
Entrate

1- La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo Stato sia dalla Regione che dagli altri enti e organismi pubblici e privati.

Articolo 57
Ordinamento finanziario e contabile

1- La Comunità Montana adotta il regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

Articolo 58
Tesoriere

1- Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario per un periodo non superiore a cinque anni.
2- Il regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il tesoriere.

TITOLO VII

DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I – INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI –

Articolo 59
Diritti

1- La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell’amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all’informazione, diritto all’uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

Articolo 60
Difensore Civico

1- Presso la Comunità Montana può essere istituito, d’intesa con i Comuni che ne fanno parte, l’Ufficio del Difensore Civico di cui all’art. 11 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2- Il Difensore Civico è il garante della imparzialità e del buon andamento dell’attività amministrativa comunale e della Comunità Montana. Segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Amministrazione a tutela dei diritti dei cittadini.
3- Il Difensore Civico è scelto tra persone che abbiano adeguata preparazione ed esperienza e diano di indipendenza, probità e competenza ed è eletto dal Consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e resta in carica tre anni. Può essere confermato una sola volta e non può svolgere altra attività pubblica o privata.
4- L’Ufficio del Difensore Civico si avvale di personale dipendente della Comunità Montana.
5- Quando il Difensore Civico accerti atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
a) trasmette al responsabile del servizio o del procedimento, una comunicazione scritta con l’indicazione della violazione riscontrata;
b) in caso di gravi e persistenti inadempienze, segnala il caso agli organi competenti della Comunità Montana o del Comune perché assumano i conseguenti provvedimenti;
c) riferisce annualmente al Consiglio della Comunità Montana sui risultati della propria attività. Copia della relazione è trasmessa dalla Comunità Montana ai Comuni membri.
6- Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d’ufficio, se non per gli atti riservati per espressa disposizione di legge.
7- Il regolamento determina le modalità di presentazione della candidatura, i requisiti soggettivi per la nomina e le relative incompatibilità, le cause di cessazione dalla carica e dell’eventuale revoca, le prerogative, le strutture a disposizione e la loro articolazione, i rapporti con gli organi e gli uffici dell’Amministrazione.
8- Il Difensore Civico svolge altresì la funzione di controllo nell’ipotesi prevista dall’art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CAPO II – GARANZIE E STRUMENTI

Articolo 61
Sportello dei servizi

1- A ciascun cittadino utente è garantita l’informazione sul funzionamento dei servizi, sull’indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.
2- La Comunità Montana istituisce a termini dell’art. 24 della legge sulla montagna, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi anche di strumenti informatici e telematici.

Articolo 62
Diritti di uguaglianza e imparzialità

1- L’accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti.

Articolo 63
Diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo

1- E’ garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.
2- E’ altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 64
Diritti di consultazione e controllo sociale

1- Al fine di consentire ai cittadini di far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte della Comunità Montana.

Articolo 65
Termine per la redazione e l’approvazione dei regolamenti

1-Entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto, il Consiglio Comunitario o la Giunta, secondo le rispettive competenze, approvano i regolamenti richiamati nel presente statuto.

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